Approfondimenti e FAQ
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I “livelli” del lavoro domestico “B, BS e CS”
Ci soffermeremo sui tre livelli di inquadramento più utilizzati:
“B” Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo: è il caso della ColF, della signora che ci aiuta in casa per le pulizie, lo stiro ecc.
“BS” Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Al livello BS quindi vanno inquadrati tutti lavoratori che assistono persone autosufficienti, quali anziani o bambini.
“CS” Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.”
A chi devo comunicare l’assunzione della badante?
Se si tratta di cittadini italiani o comunitari, la comunicazione deve effettuarsi solo se il soggiorno supera i 30 giorni.
In caso di cittadini extracomunitari va fatta sempre, indipendentemente dalla durata del soggiorno.
In entrambi i casi la comunicazione deve esser effettuata, entro 48 ore dalla messa a disposizione dell’alloggio.
Ai sensi della Legge sulla Semplificazione però, questa comunicazione non è richiesta se il datore di lavoro registra un accordo scritto di comodato ad uso gratuito presso l’Agenzia delle Entrate, ma solo nel caso in cui il convivente sia cittadino italiano o comunitario.
Nel caso in cui il lavoratore sia un cittadino extracomunitario, il datore di lavoro deve fare sia la cessione di fabbricatosia la dichiarazione di ospitalità (ormai tutto in un unico modello).
La cessione del fabbricato fatta in favore di cittadino extracomunitario consente peraltro a quest’ultimo di avere un documento che dimostri la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
In caso di omessa o tardiva comunicazione è prevista una MULTA di € 206.00
Che cos’è il CCNL Per il lavoro domestico?
Il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico è l’UNICO contratto “standard” previsto per l’assunzione di un collaboratore domestico o un’assistente familiare di cura (badante). Unica altra forma LEGALE di regolarizzarne l’assunzione è quella di affidarsi ad una agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero. In caso di agenzia con sede legale in un paese membro dell’Unione europea, questa deve “pagare le tasse” nel paese sul cui suolo il lavoratore presta la sua opera.
Con il D.LGS. N. 81/2015: RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO il legislatore ha stabilito all’art. 1. che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e si applica a tutte le “…prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
A Colf e Badanti spetta il Bonus Fiscale di 80 euro?
Cosa fare se la badante rifiuta la lettera di licenziamento?
Con una sentenza del 25 marzo 2013, n. 7390, la Corte di Cassazione si è pronunziata sul rifiuto di un dipendente di ricevere la lettera di licenziamento.
Il caso era quello di un lavoratore di lingua straniera, licenziato in tronco per assenza ingiustificata. Il datore di lavoro aveva provato tempestivamente a consegnare la lettera di licenziamento al lavoratore; ma quest’ultimo, dopo averne appreso il contenuto (tradotto da un connazionale), si era rifiutato di ricevere la lettera.
Come faccio a capire se l’agenzia che mi propone una badante è regolare?
Prima di rispondere, premettiamo che quanto di seguito esposto, pur riportando elementi oggettivi indicati dalla normativa vigente, contiene alcune “sottolineature personali” che non possono avere valore di legge.
Quanti giorni di riposo ha la badante?
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti fino ad un massimo di:
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
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