Per certi aspetti, il rapporto di lavoro in ambito domestico riprende molti aspetti analoghi rispetto a quanto viene previsto per i dipendenti. Tra questi merita particolare attenzione il diritto concesso a colf e/o badanti di assentarsi dal lavoro qualora si vengano a verificare particolari esigenze come ad esempio il lutto, il diritto allo studio, la frequenza di altri corsi di formazione o ancora la nascita di un figlio. A disciplinare questa complessa materia è il nuovo Contratto Nazionale Collettivo di lavoro sul lavoro domestico, in particolare nelle disposizioni contenute nel titolo IV e V. Vediamo quindi di seguito quali diritti e doveri spettano alla badante e gli aspetti alle quali prestare attenzione. 

Quante ore di permesso spettano alla badante: cosa stabilisce il CCNL

Quante ore di permesso ha diritto un lavoratore in ambito domestico? A stabilirlo è l’art. 20 del CCNL relativo alle assenze e ai permessi. Secondo questa disposizione infatti i lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue. Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effettivamente prestate.

Al lavoratore che, superato il limite, ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In particolare assenze e permessi possono essere concessi ai lavoratori in caso di 

  • malattia o infortunio 
  • lutto per morte di un familiare convivente o parente entro il secondo grado 
  • impegni sindacali 
  • diritto allo studio 
  • visite mediche (opportunamente documentate) 
  • nascita di un figlio 
  • frequenza altri corsi di formazione 

Da tenere a mente che tali assenze e permessi devono essere adeguatamente giustificati e motivati. Al datore di lavoro deve essere inoltre trasmessa la documentazione relativa entro due giorni dall’evento. Il CCNL precisa tuttavia che, nel caso di lavoratori in regime di convivenza non è necessario inviare tale documentazione salvo che non ci si trovi in ferie al di fuori del luogo di lavoro. Si aggiunge altresì che le assenze non giustificate entro il terzo giorno saranno interpretate tacitamente come volontà dell’operatore di dimettersi, salvo in casi in cui si verifichino impedimenti dovuti da forza maggiore. 

Da segnalare infine che diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati, il lavoratore domestico non ha diritto alle ore di permesso per riduzione d’orario ( meglio conosciuto come ROL) la sostituzione delle festività soppresse (le ex festività). 

CCNL lavoro domestico: quando la badante ha diritto ad un permesso retribuito 

Facciamo un ulteriore passo avanti illustrando in quali casi la badante ha diritto ad essere retribuita a seguito di richiesta di permesso o congedo. In particolare l’art.19 comma 1 prevede che entro un anno debbano essere utilizzati un determinato numero di permessi retribuiti sia per rinnovo del permesso o del ricongiungimento familiare sia per spese mediche. 

Nello specifico il collaboratore convivente full time ha diritto ad un monte ore di permessi pari a 16 ore che diventano 12 qualora si lavori in regime di convivenza part-time o per operatori non conviventi che prestino servizio almeno 30 ore alla settimana. In caso si lavori per meno di 30 ore alla settimana le ore di permesso dovranno essere riproporzionate in base al monte ore svolto. 

Il lavoratore ha inoltre diritto ad assentarsi dal lavoro per altri motivi di salute come in caso di donazione del sangue del midollo osseo o cure termali. Attraverso una serie di contributi che il datore di lavoro versa trimestralmente, la badante può accedere a delle prestazioni che le verranno regolarmente rimborsate. 

Permessi e congedi retribuiti per motivi familiari 

Il CCNL prevede che si possano chiedere permessi o congedi retribuiti per motivi familiari tra i quali sono inclusi il lutto di un familiare convivente o di un parente entro il secondo grado, il matrimonio o ancora la nascita di un figlio. Vediamoli caso per caso: 

1 – Matrimonio 

In caso di matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni di calendario. Durante tale periodo, l’operatore dovrà percepire la retribuzione che gli sarebbe spettata normalmente. Nel caso in cui al lavoratore spetti vitto e alloggio avrà diritto al compenso sostitutivo convenzionale. Si aggiunge inoltre che tale retribuzione dovrà essere adeguatamente accompagnata da regolare documentazione che attesti l’avvenuto matrimonio. 

2 – Nascita di un figlio 

L’articolo n. 25 che regola la tutela delle lavoratrici madri, stabilisce che un caso di sopraggiunta gravidanza, sarà fatto divieto per la donna prestare attività lavorativa in caso di: 

  1. nei due mesi antecedenti la data presunta del parto
  2. nel periodo che eventualmente intercorre tra la data sopra citata e quella effettiva del parto
  3. nei tre mesi successivi al parto 

Si precisa altresì che tali periodi dovranno essere computati anche in base all’anzianità maturata. Durante la gravidanza la lavoratrice non potrà essere licenziata, salvo che non sopraggiunga la giusta causa. Infine, sempre dall’inizio della gestazione e fino al termine del periodo di maternità, non verranno ritenute valide le dimissioni presentate dalla lavoratrice, salvo non vengano ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente. 

3 – lutto 

Secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 3 il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi nel caso in cui dovesse venire a mancare un familiare entro il secondo grado di parentela o un familiare convivente. Sarà poi cura del lavoratore trasmettere relativo certificato di morte. 

Altri permessi e/o congedi retribuiti 

Tra le novità introdotte con il nuovo CCNL del 2020, è previsto anche il congedo per tutte le lavoratrici vittime di violenza di genere. Coloro che hanno subito questo tipo di abusi hanno diritto ad essere inserite in appositi percorsi di protezione nonché fino ad un massimo di 3 mesi di permesso che dovrà essere richiesto all’INPS, mentre il datore di lavoro dovrà essere informato almeno 7 giorni prima. 

Altro diritto garantito al lavoratore è quello di usufruire un massimo di 40 ore di permesso all’anno per corsi di formazione professionale che dovranno essere correlate specificamente alla professione. Tali ore possono essere usufruite anche qualora si abbia la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno. Da tenere a mente che il requisito essenziale per poterne fare richiesta sarà di essere assunte con contratto a tempo indeterminato e con almeno 6 mesi di anzianità maturati presso lo stesso datore di lavoro. 

Quando la badante ha diritto ad un permesso non retribuito 

Accanto ai permessi e ai congedi retribuiti il CCNL prevede che la lavoratrice possa fruire di permessi non retribuiti in accordo con il datore di lavoro. In particolare l’art. 23 stabilisce che l’operatore possa richiedere tali anche per conseguire titoli di studio o frequentate corsi professionalizzanti. Le ore di frequenza dovranno essere opportunamente documentate consegnate mensilmente al datore di lavoro, mentre le ore non retribuite dovranno essere recuperate. 

Per qualsiasi informazioni ed per tutte le tue esigenze, Badaben è al tuo fianco 

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