Il tema del vitto e dell’alloggio, tra i temi legati alla cura della persona anziana, è probabilmente uno dei più complessi e, forse per questo, merita di essere trattato con particolare attenzione. La professione della badante infatti è quella che, più di tutte, viene regolata almeno in prevalenza, con contratti di lavoro in regime di convivenza o comunque su orario h24. Ciò rende inevitabile per la lavoratrice usufruire di un adeguato supporto di vitto e alloggio. 

Eppure forse per via della presenza radicata di rapporti di lavoro regolati “in nero” o con contratti di lavoro irregolari, riuscire a definire quali sono gli obblighi legati a questo adempimento risulta al quanto complicato. A spiegare in modo dettagliato in che modo vitto e alloggio devono essere erogati è l’art. 31 del CCNL che disciplina i contratti di collaborazione in ambito domestico. Vediamo di seguito come funziona rispondendo ai dubbi più frequenti. 

Perché è importante che la Badante usufruisca di vitto e alloggio

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Iniziamo con il dire che, sebbene vitto e alloggio si presentino come aggiuntivi nel contratto nazionale collettivo di lavoro, si configurano come adempimento obbligatorio al quale il datore di lavoro deve necessariamente attenersi. Ciò significa che non è obbligatorio che la lavoratrice usufruisca di vitto e alloggio, ma laddove previsti, deve essere cura del datore di lavoro poterli garantire. Pensiamo ad esempio ad una badante che lavora per 20 ore alla settimana che possiede già una sua abitazione. Appare chiaro che in questo caso fornire vitto e alloggio alla collaboratrice non appare necessario. Diverso è il caso di una lavoratrice impiegata h24 per 54 ore settimanali. In questo caso poter usufruire di vitto e alloggio appare fondamentale non solo da un punto di vista pratico, ma anche lavorativo. 

Questo perché se l’anziano potrà usufruire da un lato di un’assistenza sempre disponibile (o quasi), dall’altra parte la lavoratrice potrà riuscire a conciliare vita lavorativa con quella di tutti i giorni. C’è da aggiungere poi che lavoro h24 non significa lavorare senza nessuna sosta. Anche per la badante con contratto 24 ore su 24 o in regime di convivenza, deve essere garantito da CCNL, un tot ore di riposo che deve essere tassativamente rispettato. Alle ore di riposo inoltre, andrà aggiunta tutta una serie di ferie obbligatorie e permessi più o meno retribuiti. Come vedremo più avanti, nella retribuzione complessiva della badante, sia essa che si trovi in servizio, in ferie o ancora in malattia, andrà tenuto conto anche dell’indennità di vitto e alloggio. 

Cosa si intende per vitto e alloggio? 

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Facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa si intende esattamente per vitto e alloggio. Conoscere infatti il loro significato aiuta a comprendere la natura di questi due adempimenti così importanti ai fini contrattuali. 

Quando ci riferiamo al vitto, parliamo degli alimenti che vengono corrisposti giornalmente. Esso deve essere corrisposto non solo quotidianamente per contratto, ma anche durante una trasferta o una vacanza. Per alloggio, diversamente, ci riferiamo al “riparo” o ancora all’accomodamento fornito per un determinato periodo di tempo. Quando parliamo in definitiva di vitto e alloggio ci riferiamo concretamente alla messa a disposizione di una sistemazione e di tre pasti considerati base e, che nell’articolo 31 del CCNL, devono essere tali da salvaguardare la dignità e la riservatezza della lavoratrice. 

Quando è dovuta l’indennità di vitto e alloggio

In quali casi alla badante spetta l’indennità di vitto e alloggio? In generale sia il vitto che l’alloggio vengono erogati accogliendo la collaboratrice nella abitazione del datore di lavoro o del proprio assistito. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile alla badante che lavora in regime di convivenza o h24 spetterà un corrispettivo in denaro o meglio la cosiddetta indennità sostitutiva. 

In ogni caso l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio dovrà essere erogata nel caso in cui la badante non usufruisca di tali servizi e ogni qualvolta sarà in congedo, ferie, malattia e comunque nel caso in cui la badante trascorra giornate fuori dalla residenza del datore di lavoro. 

Come si calcola il vitto e l’alloggio della badante convivente

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Vediamo ora l’aspetto più importante vale a dire come si calcola il vitto e l’alloggio se la badante lavora 24 ore su 24 o in regime di convivenza. Tale importo dovrà essere calcolato sulla base del valore convenzionale del vitto e dell’alloggio e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi lavorati. Più nel dettaglio, si tratta di una cifra che viene stabilita annualmente e aggiornata in base al costo della vita rilevato da ISTAT. 

In particolare, per ciò che riguarda il 2021, l’equivalente della quota che dovrà corrisposta alla badante sarà di 5,61 euro al giorno. A sua volta tale cifra dovrà essere suddivisa tra pranzo (1,96 euro), cena (1,96 euro) e alloggio (1,69 euro). Oltre a ciò bisognerà tenere conto che, nel caso non si usufruisca dell’alloggio, dovrà essere scorporata la relativa quota. 

Nel concreto ad una badante che maturerà 26 giorni di ferie ( cioè il massimo previsto da CCNL) dovrà essere corrisposto un totale di 145,86 euro ( il risultato di 5,61 x 26). Un importo che dovrà essere sommato al compenso mensile previsto da contratto. 

Quanti giorni alla settimana può lavorare la badante? 

Vediamo infine un ultimo aspetto. Quanti giorni a settimana può lavorare una badante? Il CCNL precisa a questo proposito che una badante convivente non può lavorare più di 24 ore settimanali. In ogni caso si tratta di ore che, in accordo con il datore di lavoro, possono essere liberamente distribuite. Per fare un esempio, una badante potrebbe lavorare per un totale di 10 ore anche non consecutive dal lunedì al venerdì, mentre il sabato potrebbe lavorare per 4 ore. Oltre a ciò la badante ha diritto a 11 ore di riposo consecutive nell’arco di 24 ore e 2 ore aggiuntive non retribuite nel corso della giornata. Ciò tuttavia va ad implicare che la collaboratrice non debba essere impiegata in orario notturno. Non ultimo, se beneficiaria di vitto e alloggio, avrà diritto per legge ad un giorno completo di riposo e ad una mezza giornata. 

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