Non è raro che una persona anziana o malata necessiti assistenza h24, ma, naturalmente, non ci si può aspettare che una sola persona si occupi di lei senza soste. La legge nazionale prevede, come è giusto che sia, tutta una serie di riposi e permessi per la lavoratrice, che ha comunque diritto a del tempo libero per gestire la sua vita privata. Per quanto possa essere giusta, questa clausola nel contratto pone un nuovo problema per la famiglia: trovare una sostituta

Ed è proprio di questo che ci occupiamo in questo articolo: come si chiede una sostituta? Quali sono i costi da affrontare? Che tipo di contratto bisogna stipulare? Vediamolo insieme.

Come si sostituisce una badante in ferie? 

Cosa comporta la sostituzione della badante? E come deve essere richiesta? Sono queste alcune delle domande più frequenti che ogni famiglia si sa sarà posta almeno una volta. Sul piano pratico sono due le strade che si possono percorrere. La famiglia può scegliere infatti se assumere una badante in via occasionale o a tempo determinato

Nel caso in cui si scelga di optare per la seconda opzione si potrà procedere con l’apposito contratto sostituzione riposi. Quest’ultimo prevede che la lavoratrice possa supplire alle assenze della badante principale, assunta con contratto full-time, a prescindere dal fatto che questa sia alle dipendenze in regime di convivenza o meno. In particolare, alla badante sostitutiva andrà applicata la retribuzione oraria minima stabilita per questo tipo di contratto. Ovviamente, è importante tenere a mente che la paga minima oraria sale se la nostra badante sostitutiva lavora durante il finesettimana o nelle ore notturne.

Un altro aspetto fondamentale, di cui è importante tenere conto, è l’orario giornaliero durante il quale la badante sostitutiva dovrà prestare servizio. Normalmente la sostituta ha gli stessi orari della lavoratrice che sta sostituendo, salvo eccezioni concordate con il datore di lavoro. Ci sono però alcuni casi in cui l’orario non è uguale, ma complementare. Questo significa che la badante sostitutiva entrerà in servizio alternandosi con l’altra, per non rischiare di lasciare ore scoperte in cui il malato non può ricevere assistenza. 

Se la badante usufruisce di vitto e alloggio?

sostituzione badante

Foto da pexels

Il discorso andrà ulteriormente ampliato nel caso in cui la badante usufruisca di vitto e alloggio. L’art. 31 del CCNL specifica infatti che “l’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’integrità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza”.

Ricordiamo infatti che generalmente vitto e alloggio vengono corrisposti dal datore di lavoro in natura, vale a dire accogliendo materialmente la collaboratrice presso la propria abitazione e fornendo dunque i relativi pasti. Può tuttavia succedere che, per qualsivoglia motivo, il datore non metta a disposizione della lavoratrice una sistemazione adeguata o che quest’ultima a causa di motivi di salute debba assentarsi per qualche giorno. In questo caso sarà necessario che venga trovata una sistemazione alternativa durante il periodo di assenza. Questo per far sì che la badante sostitutiva possa subentrare nell’alloggio durante questo periodo. 

Poiché, dunque, la badante principale non usufruirà in via temporanea di vitto e alloggio, sarà il datore di lavoro che si dovrà far carico del pagamento di un’indennità sostitutiva che viene stabilita annualmente tra le parti che hanno stipulato il CCNL. In particolare tale indennità è soggetta a variazioni, ad esempio viene aggiornata in base al costo della vita.

Per l’anno 2021 l’indennità sostitutiva risulterà quindi corrispondere ad una quota giornaliera di 5,61 euro nel quale verrà compresa la quota per il pranzo di 1,96 euro, cena 1,96 euro e alloggio 1,69 euro. 

Quando spetta alla badante l’indennità sostitutiva?  

L’indennità sostitutiva deve essere corrisposta ogni qualvolta la lavoratrice debba trascorrere una o più giornate fuori casa come ad esempio in caso di malattia, congedi, ferie e in tutti gli altri casi nei quali è previsto. 

L’indennità in caso di malattia, a quanto ammonta? 

L’articolo 26 del CCNL precisa che, una volta superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia fino al 45esimo giorno di calendario. A farsi carico dell’erogazione dell’indennità sarà il datore di lavoro che dovrà corrispondere alla collaboratrice un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto entro i primi tre giorni ; il 100 % della retribuzione globale di fatto dal 4° fino al 10° giorno. Infine tornerà nuovamente al 50% della retribuzione dall’11° al 20° giorno. 

Nel CCNL viene altresì specificato che, da tale importo, dovrà essere scalata la quota relativa alla giornata di riposo, mentre dovrà essere compresa invece la quota di vitto e alloggio nel caso in cui il collaboratore non sia domiciliato presso l’abitazione del datore di lavoro. 

Oltre a ciò bisognerà tenere conto che, dal quarto giorno in poi, a farsi carico dell’indennità spettante al lavoratore sarà Ebilcoba, a condizione che il datore di lavoro abbia versato regolarmente almeno 12 mesi di contributi. Tali contributi – precisa il CCNL – sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell’ indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all’indennità”. 

L’indennità sostitutiva in caso di infortunio

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Foto da pexels

Non ultimo l’indennità sostitutiva dovrà essere corrisposta al lavoratore anche in caso di infortunio. Tale somma – spiega l’articolo 27 del CCNL – sarà a carico del datore di lavoro per i primi quattro giorni che dovrà versare al lavoratore la retribuzione globale, mentre dai successivi sarà a erogata dall’INAIL.

Il datore di lavoro dovrà anche denunciare l’avvenuto infortunio entro le 24 ore in caso di morte, entro due giorni dall’accertamento in caso di prognosi ed entro i successivi tre giorni per tutti gli altri casi, con le tempistiche che possono essere superiori ai 6 giorni in caso di infortuni con prognosi inferiore ai tre giorni. Si ricorda infine che il lavoratore, come avviene nel caso della malattia, avrà diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per almeno 45 giorni di calendario. 

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